REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA
Sai come ottenere le agevolazioni per la prima casa? Scopri di più!
L’acquisto di un immobile da destinare a “prima casa” rappresenta un passo importante per molte persone. Per tali motivi la normativa consente di usufruire di una serie di agevolazioni e detta regole precise per favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.
I REQUISITI RICHIESTI Le agevolazioni si applicano quando sussistono 3 requisiti fondamentali:
1. Le categorie catastali
Invece per l’acquisto di residenze appartenenti alla categorie: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici), le agevolazioni prima casa non sono ammesse.
2. Il luogo in cui si trova l’immobile Le agevolazioni sono anche correlate al luogo in cui si trova l’immobile da acquistare. Infatti per servirsi dei benefici, l’abitazione dovrà trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Qualora si sia residenti altrove, entro 18 mesi dall’acquisto sarà richiesto all’acquirente di trasferire la residenza nel Comune dove è situato l’immobile.
3. Primo Immobile Con la definizione di prima casa indichiamo il primo immobile di proprietà, acquistato da una persona fisica, destinato ad abitazione.
Quali sono le agevolazioni “prima casa” Quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa” si potrà beneficiare di imposte agevolate, ovvero ridotte.
L’abitazione se acquistata da un venditore privato o da un’impresa che vende (esenti IVA), le imposte agevolate da versare sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); 50 euro di imposta ipotecaria fissa e 50 euro fissi di imposta catastale. Invece se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a IVA, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro e un’imposta catastale fissa di 200 euro. |